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Proposta la vestizione obbligatoria


GustaV
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:orrore::orrore: :orrore: :orrore::orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore:

La camera ha approvato!!!:

Codice della strada: novità per le moto | Atipiche | WinTricks.it

:orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore::orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore: :orrore::orrore: :orrore: :orrore: :orrore:

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Bene molto bene!! potrò continuare ad utilizzare consapevolmente e ragionevolmente i miei mezzi a due ruote!!!

Ho sentito dire che c'è un progetto di legge che vuol preservare da eventuali cadute chi corre a piedi imponendo oltre il caschetto tipo ciclista anche paraschiena, ginocchiere e pettorina..... novità pure per i ciclisti che dovranno indossare obbligatoriamente per affrontare le discese più impegnative una specie di tuta in pelle!!! non scrherzo :nono::nono: :mavieni::mavieni::mavieni::mavieni::mavieni:

 

:ciao:

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Bufala bufalissima

 

ho letto il testo approvato, non c'è menzione.

pare la parte della vestizione sia stata stralciata prima della votazione

Oh cavoli, buone notizie, allora!

E tu? Ogni tanto ti si rivede, eh?

Tutto ok? Quest'anno, riuscirete a venire al VRaduno, visto che lo facciamo ad un tiro di schioppo da Roma?

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eh, si sopravvive.. ;)

 

purtroppo la vespa è ferma da un annetto tra problemi vari di salute, lavoro, casa...

però l'ho messa in moto la settimana scorsa ripromettendomi FINALMENTE di usarla con regolarità con la bella stagione... quindi rieccomi qua.

 

leggere di vespa senza usarla era veremente una gran rosicata.

 

per il raduno (bevagna 25 aprile?) è quasi impossibile.

 

il giro del 25 non è fattibile, la grigliata del 24 sarebbe bello, ma poi chi torna da bevagna di notte gonfio come un otre?

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Occhio che quello citato è un disegno di legge approvato dal Senato il 21/07/2009 (D.L. 1720, di cui poi non se ne più saputo nulla) alcuni giorni prima della presentazione di quello sulla vestizione da astronauti (D.L. 1716).

 

Ed ecco cosa prevede quello approvato per quel che riguarda i ciclomotori truccati!

 

Art. 8. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

1. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52»;

b) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell’articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

 

Ed ecco che cosa è previsto per quel che riguarda i caschi:

 

Art. 20. (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

1. Al comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria».

2. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dopo la lettera b) del comma 8 dell’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

«b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

4. Dopo il comma 9 dell’articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162».

 

Di questo, invece, non so nulla, e voi?

 

Art. 35.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

 

Insomma, da quello che ho capito io, non se ne sa ancora nulla.

 

Ciao, Gino

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sbaglio o da qualche parte c'era pure scritto qualcosa di una prescrizione non più a 150 ma a 90 giorni?

 

Sì, per la comunicazione delle sanzioni. Speriamo che questa passi invariata! :Lol_5:

 

Ciao, Gino

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:mah::mah::mah::mah::mah::mah: Io non ci sto più capendo nulla....:mah::mah::mah::mah::mah::mah:

Ma quindi nulla? Niente obbligo di vestizione o non è ancora stata approvata??:mah::mah::mah::mah::mah:

 

Facciamo un po' di educazione civica:

 

Procedura di approvazione delle leggi

Le fasi dell’iter legislativo sono, nell’ordine:

1) la presentazione di un disegno di legge alla Camera dei deputati o al Senato;

2) l’assegnazione del testo, da parte del Presidente della Camera interessata, ad una commissione parlamentare che può essere riunita o in sede referente o in sede redigente o in sede legislativa o deliberativa, a seconda che il ddl sia stato presentato alla Camera dei deputati o al Senato;

3) l’attribuzione del testo a un relatore in commissione, fase cui seguono: la discussione generale, le repliche del relatore e del governo, la votazione degli articoli e degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e la votazione finale;

4) la trasmissione del testo approvato direttamente al Presidente dell’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione in sede legislativa;

5) la trasmissione all’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione o in sede referente o in sede redigente;

6) la ripetizione in Assemblea dell’iter seguito in commissione solo per quanto riguarda i passaggi delle dichiarazioni di voto e del voto finale;

7) la trasmissione del testo approvato al Presidente della Camera in cui era stato originariamente presentato il quale, a sua volta, lo invia con messaggio all’altro ramo del Parlamento, dove si ripete la procedura di discussione e votazione del disegno di legge.

 

Per quel che riguarda la vestizione da robocop, siamo ancora alla fare 1, quindi potrebbe succedere di tutto e, comunque, anche se diventasse legge, ne passa di tempo!

 

Ciao, Gino

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:orrore:La scatola nera al casco?:testate:

 

Parrebbe proprio qualcosa del genere. :nono:

 

Ciao, Gino

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Facciamo un po' di educazione civica:

 

Procedura di approvazione delle leggi

Le fasi dell’iter legislativo sono, nell’ordine:

1) la presentazione di un disegno di legge alla Camera dei deputati o al Senato;

2) l’assegnazione del testo, da parte del Presidente della Camera interessata, ad una commissione parlamentare che può essere riunita o in sede referente o in sede redigente o in sede legislativa o deliberativa, a seconda che il ddl sia stato presentato alla Camera dei deputati o al Senato;

3) l’attribuzione del testo a un relatore in commissione, fase cui seguono: la discussione generale, le repliche del relatore e del governo, la votazione degli articoli e degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e la votazione finale;

4) la trasmissione del testo approvato direttamente al Presidente dell’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione in sede legislativa;

5) la trasmissione all’Assemblea, se il ddl era stato assegnato a una commissione o in sede referente o in sede redigente;

6) la ripetizione in Assemblea dell’iter seguito in commissione solo per quanto riguarda i passaggi delle dichiarazioni di voto e del voto finale;

7) la trasmissione del testo approvato al Presidente della Camera in cui era stato originariamente presentato il quale, a sua volta, lo invia con messaggio all’altro ramo del Parlamento, dove si ripete la procedura di discussione e votazione del disegno di legge.

 

Per quel che riguarda la vestizione da robocop, siamo ancora alla fare 1, quindi potrebbe succedere di tutto e, comunque, anche se diventasse legge, ne passa di tempo!

 

Ciao, Gino

 

Perchè non ho avuto te come prof di diritto!? Così magari sarei andato a lezione invece di saltarlo perennemente :mrgreen:

Grazie per delucidazioni...In ogni caso, io mi compro un bel jet o modulare e poi vedrò :-)

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guarda, abbiamo una casetta in montagna.

da marzo a ottobre tutti i santi finesettimana i soliti deficenti motociclisti della domenica

il 90 % si fanno i tornanti a manetta tagliando le traiettorie, più di una volta me li sono trovati davanti contromano in uscita di curva.

passano per il paese facendo tremare le finestre e se ti capitano dietro sbraitano facendo sorpassi azzardatissimi

 

ecco, per questi io proporrei altro che scatola nera nel casco...

poi quando fai un frontale magari vai pure in galera per omicidio colposo.

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Ciao quaja, era un po' che non ti vedevo sul sito!

 

Purtroppo hai perfettamente ragione, io sarei per l'adozione della scatola nera su tutti i veicoli, indistintamente, ma da analizzare solo in caso d'incidente! Ma come si fa? La tentazione del "Grande Fratello" sarebbe troppo forte!

 

Ciao, Gino

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Nel tg delle 11 su rtl hanno parlato dell'approvazione di qualcosa, inerente alle cilindrate superiori a 125, riguardava giubbotti, guanti, etc

 

Purtroppo non ho seguito bene.

 

Qualcuno ha notizie?

 

:mah:

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confermo quanto detto da alex,

hanno parlato di guanti giacche tecniche e guanti, se è veramente così è da inca**tura ma di quelle grosse!

Io per esempio per andare in giro con il mio scooter (fino a che la vespa non sarà su strada) dovrò comprare giacca Guanti e carco integrale ( l'unica cosa su cui potrei errere d'accordo) per me, mia moglie e mio figlio (e per lui comprarli ogni stagione visto che cresce a vista d'occhio!!), mi conviene venderlo e comprarmi un cinquantino!!!!

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confermo quanto detto da alex,

hanno parlato di guanti giacche tecniche e guanti, se è veramente così è da inca**tura ma di quelle grosse!

Io per esempio per andare in giro con il mio scooter (fino a che la vespa non sarà su strada) dovrò comprare giacca Guanti e carco integrale ( l'unica cosa su cui potrei errere d'accordo) per me, mia moglie e mio figlio (e per lui comprarli ogni stagione visto che cresce a vista d'occhio!!), mi conviene venderlo e comprarmi un cinquantino!!!!

 

Il progetto di legge prevede un graduale aumento delle protezioni a seconda della cilindrata e, sino agli 11 kW, solo l'obbligo del casco integrale. Che potenza ha il tuo scooter?

 

Ciao, Gino

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Preso da qui:

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1720

 

la parte dell'emendamento di cui si parla e da fonte RTL sembra sia stata approvata:

 

20.2

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote) – 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;

b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;

c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;

d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.

3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

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sono un po OT ma leggendo sul link del mio precedente messaggio c'è anche questa:

 

20.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Divieto di fumo nei veicoli)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del monitore a bordo del veicolo''».

Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", aggiungere le seguenti parole: "comma 2-bis-5".

Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».

 

 

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