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il bollo secondo questa sentenza non si paga piu...


Verkaufer
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é vera la storia che avendo il registro storico non si paga più il bollo: nemmeno la tassa d circolazione (i famosi 20 euro)?

E' vero solo in Lombardia.

Vedi: http://www.vesparesources.com/pratiche/4861-bollo-2008-2011-per-moto-di-20-o-piu-anni.html

 

Ciao, Gino

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grazie Gino, anche se il fatto che si riferisca al 2011 non m lascia tranquillo... se c saranno sviluppi,teniamoci informati,ciao!

Per il momento non è cambiato nulla (ed avrebbero dovuto dirlo prima del 2012 se avessero voluto introdurre qualche modifica!).

 

Ciao, Gino

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hai ragione,ragionando x logica é vero ma in questa nostra povera Italia.....

In effetti è dal 2008 che non ci sono modifiche, a parte un paio di regioni che, in questi anni, hanno modificato qualcosa a livello locale. Ma, ripeto, le modifiche per il bollo non si fanno in corsa, devono essere decise l'anno prima e comunicate per tempo, perché le scadenze sono sempre quelle e non cambiano.

 

Ciao, Gino

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ciao , ho chiesto un chiarimento alla GEC , che in Piemonte e' delegata alla riscossione del bollo , la loro risposta e' stata questa :

 

Buongiorno Sig. *********,

per alcune categorie di veicoli è prevista l'applicazione di una tassa di circolazione non legata alla proprietà/possesso del veicolo, ma al fatto fisico della circolazione sulle strade pubbliche. Le categorie si dividono in autoveicoli anziani e storiche.

Le auto anziane (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.

Il beneficio scatta automaticamente al compimento del trentesimo anno dalla costruzione e non occorre presentare una domanda apposita.

Per tali veicoli, se messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).

A decorrere dal 1* gennaio 2004 la tassa annua è pari a:

    <LI style="COLOR: #1f497d; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoNormal>€ 20,00 per i motoveicoli;
  • € 30,00 per gli autoveicoli.

Sono esclusi dall'agevolazione, e quindi continuano ad essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica ordinaria (tassa di proprietà), i veicoli ultratrentennali adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida. Fanno eccezione a tale regola i veicoli, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), iscritti all'ASI (Automotoclub Storico Italiano).

Le auto storiche (fra 20 e 30 anni)

I benefici indicati per le auto "anziane" si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che, avendo compiuto vent'anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati.

A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio, in questo caso, non spetta automaticamente, ma soltanto se il valore storico del veicolo, identificato con il proprio numero di targa , è certificato da centri specializzati.

 

L'accertamento, ad opera dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle caratteristiche che si devono possedere per ottenere l'agevolazione, è certificato mediante rilascio di uno speciale contrassegno, e deve essere comunicato a cura del soggetto abilitato che lo ha eseguito, anche attraverso procedure informatiche o posta elettronica, entro il mese successivo, alla struttura regionale competente in materia di tassa automobilistica.

L'esenzione non può essere retroattiva, ed opera quindi a far tempo dalla prima scadenza utile successiva alla data di accertamento e certificazione.

Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, si è tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. La tassa annua è pari a € 20,00 per i motoveicoli ed a € 30,00 per gli autoveicoli. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche

Per effetto di quanto esposto sopra, il veicolo deve essere iscritto presso le associazioni autorizzate, le quali rilasciano il relativo tesserino che deve essere inoltrato alla scrivente Gec affinchè proceda con l’inserimento dell’esenzione.

Cordiali saluti

Hanno quindi messo nero su bianco la loro "interpretazione" , se non hai 30 anni o la FMI/ASI paghi e stai zitto ...

a questo punto non so che fare , non pago e ricorro o pago (92 Euro per la Honda , dal prossimo anno la omologhero' FMI per cui il tutto vale solo per quest' anno )

Ciao

Guabix

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Hanno quindi messo nero su bianco la loro "interpretazione" , se non hai 30 anni o la FMI/ASI paghi e stai zitto ... a questo punto non so che fare , non pago e ricorro o pago (92 Euro per la Honda , dal prossimo anno la omologhero' FMI per cui il tutto vale solo per quest' anno ) Ciao Guabix

E, appunto, quella è: un'interpretazione! Ed errata, aggiungo.

 

Quindi, se vuoi smettere di pagare ed, eventualmente, fare opposizione, fammi sapere, e ti indicherò dove trovare molte sentenze di commissioni tributarie in giro per l'Italia su questa questione.

Inoltre, puoi scaricarti in download la risoluzione dell'agenzia delle entrate ed anche la sentenza della cassazione in materia:

Vespa Resources Forum - Download - Risoluzione 112/E Agenzia delle Entrate

Vespa Resources Forum - Download - Sentenza CorteCostituzionale 455-2005 bollo storic

 

Ciao, Gino

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