Vai al contenuto



Discontinuità nelle trascrizioni... ??? vendita con art. 2688


elFeliz
 Share

Recommended Posts

Salve a tutti. :-)

 

Sul certificato di proprietà di una Vespa, nel campo "Gravami, ipoteche, annotazioni", ho letto la seguente dicitura:

 

Non risultano iscritte ipoteche

Atto di vendita del... 2005

Discontinuità nelle trascrizioni ai sensi dell'art. 2688 c.c.

 

Qualcuno può spiegarmi consa significano queste "discontinuità"? :mah:

 

Grazie!

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima Risposta

Top Posters In This Topic

Art. 2688 Continuità delle trascrizioni

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non e stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

 

Questo è quello che dice l'articolo cosa significhi non riesco ad immaginarlo.

Link al commento
Condividi su altri siti

Mi sa che ci vuole il grande GiPirat... ;-)

 

Se può essere utile per l'analisi del caso specifico, ho fatto appena fatto anche una visura on-line della Vespa in questione. Lì non ci sono cenni a questa cosa.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF

....allora, vi sono determinate categorie di beni mobili per i quali il legislatore, a causa del loro valore intrinseco, ha previsto che i trasferimenti di proprietà siano soggetti a trascrizione, cioè iscritti in un pubblico registro, in maniera del tutto analoga ai beni immobili, e tra queste categoria di beni mobili registrati vi sono i mezzi di locomozione; ora, il registro ha appunto lo scopo di certificare la proprietà del bene, consentendo inoltre una ricerca storica sul titolo di proprietà attuale; esempio: la vespa x era di A, che poi ha venduto a B che poi ha venduto a C;C è l'attuale proprietario e il suo titolo di proprietà "deriva" dalla trascrizione a suo favore effettuata da B che a sua volta deriva il suo titolo dalla trascrizione effettuata dal primo proprietario, A:per questo motivo, come dice l'art. 2688 perchè ci sia continuità nelle trascrizioni, deve essere rispettato l'ordine temporale nelle trascrizioni: cioè, se ad esempio, la trascrizione di B dovesse essere antecedente al titolo di proprietà di A, tale trascrizione sarebbe nulla, per la legge ci deve essere una continuità temporale; fin qui ci dovremmo essere, no?Ora invece immaginiamo che A, che è il primo proprietario della vespa debba invece risarcire B per un danno causatogli e che, non volendo egli risarcire volontariamente tale danno, in seguito a regolare sentenza, subisca l'esproprio della vespa a favore di B;B non può regolarmente intestarsi la vespa, perchè A non ha nessuna intenzione di volturare a favore di B la sua proprietà;in questo caso allora entra in gioco l'interpretazione , un pochino "estensiva" per i più tecnici, visto che nasce per un motivo e viene impiegata per un altro, dell'art 2688;ci si inventa la "discontinuità" nelle trascrizioni, termine che finisce per indicare che fra A e B non c'è stato un pacifico rapporto di compravendita, ma il trasferimento di proprietà è stato un pochino più "sofferto", cioè il titolo di B deriva sì dal titolo di A, ma in seguito ad una coercizione,un atto dispositivo del giudice, nel caso in esame non in seguito ad una libera manifestazione di volontà.(per la legge: non in seguito ad un atto di acquisto, ecco trovato il busillis, visto che il 2688 menziona solo questa possibilità)....ecco perchè alcuni notai, spesso con non richiesta solerzia, tendono a sconsigliare l'acquisto di beni registrati se vi è stata una discontinuità nelle trascrizioni, perchè potrebbe spuntare all'improvviso qualche avente causa ad altro titolo, ad esempio un altro creditore di A, avente credito precedente a B, che rivendichi a sua volta il bene ad esecuzione del suo credito.....

e allora il pra, con quella bella frasettina si toglie ogni impiccio.....cioè, nel caso specifico, quella frase che il nostro amico ha letto nel suo certificato di proprietà significa che tra i passaggi di proprietà che ha avuto quella vespa, ce n'è stato almeno uno "turbolento".......teniamo presente che il pericolo di vedersi rimesso in gioco il proprio titolo da terzi verrebbe definitivamente scongiurato dall'usucapione del bene, per la quale occorrerebbe avere la buona fede(e cioè la non conoscenza che vi sono altri titoli di proprietà "concorrenti", diciamo così per semplificare) e il possesso per 10 anni;ora, nel caso specifico, direi che non c'è da preoccuparsi, visto che le probabilità che possa presentarsi un tale inconveniente sono veramente così scarse da tendere allo zero....visto anche lo scarso valore intrinseco del bene, il discorso potrebbe essere diverso per un immobile dove in gioco di solito vi sono somme di denaro di gran lunga superiori.....

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

 

si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688

 

Cacchio Francesco, per te la Treccani potrebbe fallire......... :sbonk::sbonk:

Link al commento
Condividi su altri siti

traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

 

si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688

 

Il bignamino della pubblica amministrazione.

E' vero, l'art. 2688 è il famoso articolo di cui non ci si ricorda mail nome con cui ci si può intestare un veicolo venduto da proprietario non intestatario.

Pur avendo usufruito di quell'articolo non mi hanno mai stampigliato quella dicitura "poco rassicurante".

 

Siamo qui per imparare, non c'è che dire!!!;-)

Link al commento
Condividi su altri siti

traduco il kilometrico post del DOTTOR OIZO:

 

si trova quella scritta quando il passaggio di proprietà viene effettuato da proprietario non intestatario usufruendo, appunto, dell'art. 2688

 

Viene usato ad esempio (per esperienza personale purtroppo) quando il mezzo viene venduto dall'erede dell'intestatario.

 

non ricordo se viene messa sul libretto la dicitura, appena ho un attimo guardo sul libretto del gilerino, quello che sono sicuro è che risulta dalla visura

 

Highlander il bignamino :mrgreen:

 

 

Non viene annotato sul libretto, ma sul CDP.

 

:ciao:

Link al commento
Condividi su altri siti

Innanzitutto grazie a tutti per le risposte! :lol:

 

Dunque, vediamo un pò se ho capito... :mah:

 

La "discontinuità nelle trascrizioni" può riferirsi alla vendita di un veicolo da parte di un proprietario non intestatario che, come diceva Totonnino, può essere un suo erede (e fin qui mi sembra tutto abbastanza tranquillo) oppure alla cessione del mezzo in seguito ad un atto giuridico, come diceva MrOizo (e qui la cosa già mi sembra meno rassicurante).

 

La dicitura appare solo sul CdP, ma non sulla visura (almeno su quella on-line) nè tantomeno sul libretto.

 

Adesso la domanda è: ci sono effettivamente dei rischi di qualsiasi tipo nell'acquisto di una Vespa che in passato abbia registrato una qualsiasi "discontinuità nella trascrizione"? :cioe:

 

Come sempre, grazie!

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF

La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

 

Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

 

Ciao, Gino

Link al commento
Condividi su altri siti

La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

 

Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

 

Ciao, Gino

 

Grazie Gino, grazie a tutti per la vostra disponibilità. :lol:

Mi sembra di capire, in definitiva, che stamo parlando di casi "limite"...

 

E per chiudere col caso specifico: anche se questa discontinuità fosse stata registrata nell'ultima transazione, che è avvenuta nel 2005, comunque non sarebbe più impugnabile, essendo passati più di 3 anni, giusto?

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
Grazie Gino, grazie a tutti per la vostra disponibilità. :lol:

Mi sembra di capire, in definitiva, che stamo parlando di casi "limite"...

 

E per chiudere col caso specifico: anche se questa discontinuità fosse stata registrata nell'ultima transazione, che è avvenuta nel 2005, comunque non sarebbe più impugnabile, essendo passati più di 3 anni, giusto?

 

Giusto!

 

Ciao, Gino

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
La spiegazione è stata data da MrOizo, highlander e Totonnino, aggiungo solo che, nel caso dei veicoli registrati al PRA, non si tratta tanto di usucapione ma di non impugnabilità dell'atto oltre i 3 anni dalla firma dello stesso.

 

Detto questo, nella mia esperienza di ormai 3 lustri, solo in un caso mi è capitato di vedere impugnata una vendita con l'art. 2688 e, su centinaia di casi, non mi pare una percentuale significativa. Infatti devi tenere presente che chi impugna questo tipo di vendita deve avere argomenti solidissimi a proprio favore, mentre il possesso è i 9/10 della legge.

 

Ciao, Gino

 

Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)

 

Può essere come dici Sergio, ma qui si va veramente su questioni di lana caprina. Che ne siano passati 9,9 o 3 di anni, credo che sia veramente difficile che si presenti qualcuno con titolo valido ed avvocato al seguito per mettere in discussione la proprietà del veicolo. ;-)

 

Ciao, Gino

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF

..questo l'avevo premesso, Gino... ;-)

Link al commento
Condividi su altri siti

Ora, premetto subito che la mia è una questione di puro diritto e che probabilmente nella pratica non si presenterebbe mai, ma non credo che il fatto che l'atto non sia impugnabile trascorsi i tre anni possa automaticamente fare acquisire il titolo di proprietà a chicchessia semplicemente perchè la legge non ne parla come modo di acquisto della proprietà di un bene.....quindi, bene, l'atto di trascrizione precedente non è impugnabile, ma ciò non toglie che qualche avvocato cazzuto non possa in ogni modo opporre altro titolo valido fino a quando l'acquisto del titolo di proprietà non sia incontrovertibile, quindi avvenuto secondo una delle forme previste dal codice civile.....(tanto per essere rompiballe e precisini...sappiate che ho dato Diritto Civile(vent'anni fa, sic!) con un pazzo di professore che per un'ora e mezza di esame mi poneva quesiti simili...allora l'esame di civile da noi si faceva così...non so ora....)

 

 

MrOizo, in realtà esiste un principio nel nostro ordinamento detto "possesso vale titolo" al quale è ispirato l'art.1162 del Codice Civile che recita: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data di trascrizione......."

 

Quindi trascorsi tre anni dall'acquisto ai sensi dell'art. 2688, esso non è più impugnabile.

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
MrOizo, in realtà esiste un principio nel nostro ordinamento detto "possesso vale titolo" al quale è ispirato l'art.1162 del Codice Civile che recita: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data di trascrizione......."

 

Quindi trascorsi tre anni dall'acquisto ai sensi dell'art. 2688, esso non è più impugnabile.

 

Mincia!!!!Hai ragione!!!!L'usucapione di buona fede è di 10 anni, art 1161, in buona fede di beni mobili iscritti in pubblico registro, tre anni!Bravo disco68, in pratica ti sei dato il corso monografico di diritto civile del 1986 col prof belfiore!!!chiedo venia, sono trascorsi più di vent'anni.....

Comunque queste disquisizioni non sono tanto fini a se stesse, perchè ci consentono di approfondire in un certo qual modo questioni assai complesse: ad esempio abbiamo scoperto che comunque c'è un caso, presentandosi il quale ci si può opporre alla trascrizione, anche se sono passati tre anni...cioè l'avvocato cazzuto di prima(specie assolutamente in via d'estinzione...)dovrebbe riuscire a dimostrare che non c'è buonafede, cioè che l'acquirente ha trascritto sapendo che c'era altro titolo valido concorrente...........quindi la tua ultima affermazione non è vera.... l'atto, anche se sono trascorsi tre anni, almeno in questo caso, è impugnabile fino al compimento dei 10 anni dalla data di trascrizione....:boxing::boxing::boxing::boxing:

e comunque, non è che la regola "possesso vale titolo" ha ispirato l'usucapione, perchè è esattamente il contrario....per il semplice fatto che l'istituto dell'usucapione ha radici storiche assai più profonde e comunque il campo operativo delle due fattispecie è abbastanza diverso.....se vuoi approfondiamo....

(aò, vedi che scherzo, eh?)

Link al commento
Condividi su altri siti

Mincia!!!!Hai ragione!!!!L'usucapione di buona fede è di 10 anni, art 1161, in buona fede di beni mobili iscritti in pubblico registro, tre anni!Bravo disco68, in pratica ti sei dato il corso monografico di diritto civile del 1986 col prof belfiore!!!chiedo venia, sono trascorsi più di vent'anni.....

Comunque queste disquisizioni non sono tanto fini a se stesse, perchè ci consentono di approfondire in un certo qual modo questioni assai complesse: ad esempio abbiamo scoperto che comunque c'è un caso, presentandosi il quale ci si può opporre alla trascrizione, anche se sono passati tre anni...cioè l'avvocato cazzuto di prima(specie assolutamente in via d'estinzione...)dovrebbe riuscire a dimostrare che non c'è buonafede, cioè che l'acquirente ha trascritto sapendo che c'era altro titolo valido concorrente...........quindi la tua ultima affermazione non è vera.... l'atto, anche se sono trascorsi tre anni, almeno in questo caso, è impugnabile fino al compimento dei 10 anni dalla data di trascrizione....:boxing::boxing::boxing::boxing:

e comunque, non è che la regola "possesso vale titolo" ha ispirato l'usucapione, perchè è esattamente il contrario....per il semplice fatto che l'istituto dell'usucapione ha radici storiche assai più profonde e comunque il campo operativo delle due fattispecie è abbastanza diverso.....se vuoi approfondiamo....

(aò, vedi che scherzo, eh?)

 

 

 

Ciao MrOizo,

ti ringrazio per l'invito ma tieni presente che anche per me sono passati circa 20 anni dall'esame di diritto privato!:azz::azz::azz:

Quello che tu dici sulla possibilità di impugnare un trasferimento fatto ai sensi dell'art.2688 è corretto, ma ritengo sia una possibilità alquanto remota perchè bisognerebbe provare la malafede del compratore.

E poi, stiamo comunque parlando di casi in cui c'è sempre la buonafede del compratore. :boxing::boxing::boxing:

Ciao

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
Ciao MrOizo,

ti ringrazio per l'invito ma tieni presente che anche per me sono passati circa 20 anni dall'esame di diritto privato!:azz::azz::azz:

Quello che tu dici sulla possibilità di impugnare un trasferimento fatto ai sensi dell'art.2688 è corretto, ma ritengo sia una possibilità alquanto remota perchè bisognerebbe provare la malafede del compratore.

E poi, stiamo comunque parlando di casi in cui c'è sempre la buonafede del compratore. :boxing::boxing::boxing:

Ciao

 

e se io dimostro che l'acquirente ex art 2688, pur se ha trascritto da più di tre anni e meno di dieci, ha acquistato il bene pur potendo sapere che c'era titolo valido opponibile utilizzando l'ordinaria diligenza del buon pater familias?:Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5::Lol_5:

ecco spiegato cosa ci stanno a fare i professori universitari.....ed il bello è che lasciano tracce indelebili nelle nostre menti.....(almeno nella mia...):orrore::orrore::orrore::orrore:

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 6 months later...

Riapro la discussione per avere spiegazioni rispetto alle mia posizione.

 

Il padre della mi fidanzata (Claudio) vorrebbe vendermi la vespa che era del suo zio (Giuseppe).

 

Lo zio Giuseppe negli anni 70 presta la vespa a Claudio che la usa.

 

Negli anni 80 lo zio Giuseppe ormai anziano muore!

 

La vespa è stata messa in un garage di proprietà di Claudio dove è tutt'ora!

 

Ora visto che la sorella dello zio Giuseppe è ancora viva, ha diritto all'eredità?

Si può fare ricorso all'usucapione? Cosa bisogna presentare per dimostrare che la vespa è appartenuta a Claudio per più di 10 anni?

 

Ho usato dei nomi di fantasia per farvi capire, spero di esserci riuscito!

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Utenti Registrati
STAFF
Riapro la discussione per avere spiegazioni rispetto alle mia posizione.

 

Il padre della mi fidanzata (Claudio) vorrebbe vendermi la vespa che era del suo zio (Giuseppe).

 

Lo zio Giuseppe negli anni 70 presta la vespa a Claudio che la usa.

 

Negli anni 80 lo zio Giuseppe ormai anziano muore!

 

La vespa è stata messa in un garage di proprietà di Claudio dove è tutt'ora!

 

Ora visto che la sorella dello zio Giuseppe è ancora viva, ha diritto all'eredità?

Si può fare ricorso all'usucapione? Cosa bisogna presentare per dimostrare che la vespa è appartenuta a Claudio per più di 10 anni?

 

Ho usato dei nomi di fantasia per farvi capire, spero di esserci riuscito!

 

Il padre della tua fidanzata ha il documento di proprietà della vespa?

 

Se sì, allora può vendertela tramite l'art. 2688 del C.C.. Se no, allora deve esercitare il diritto di usucapione tramite un'azione civile.

 

Ciao, Gino

Link al commento
Condividi su altri siti

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Rispondi a questa discussione...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Board Life Status


Board startup date: September 04, 2017 19:43:09
×
×
  • Crea Nuovo...