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C.P.A il demolitore delle vespe.


colibri50
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Ciao ragazzi, qualche minuto fà, ho ricevuto per l' ennesima volta la notizia che la vespa di un mio carissimo amico, non è passata al collaudo del C.P.A

Ma vediamo di cosa si tratta:

 

circolare 79260 del 04/10/2010 è stata emanata la circolare che recita grosso modo in questa maniera:

Tutte le vespe, demolite o radiate di ufficio ante 1960, diversamente per quelle radiate dopo il 1960, per essere iscritte al PRA, e quindi riguadagnare la strada, devono eseguire il collaudo-revisione, non presso la motorizzazione ,ma direttamente al C.P.A (centro prove autoveicoli).

Qui si trova un ingegnere, che conrolla da capo a piedi la vespa, o altro veicolo, e si fanno delle prove.

tipo aggangiano un apparecchio alla vespa, è a 40 km/ora provano la frenata, prima su una ruota, poi sull' altra e poi entrambe.

La vespa del mio amico non è passata per la 4° volta, perchè la frenata non rientra nei parametri.

Sinceramente la persona è demoralizzata, ha speso un sacco di soldi, tra restauro, iscrizione, acquisto ecc, e alla fine niente di niente.

Saluti

 

p.s. l' ingegnere è sempre lo stesso.

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MODERATOR
Ciao ragazzi, qualche minuto fà, ho ricevuto per l' ennesima volta la notizia che la vespa di un mio carissimo amico, non è passata al collaudo del C.P.A

Ma vediamo di cosa si tratta:

 

circolare 79260 del 04/10/2010 è stata emanata la circolare che recita grosso modo in questa maniera:

Tutte le vespe, demolite o radiate di ufficio ante 1960, diversamente per quelle radiate dopo il 1960, per essere iscritte al PRA, e quindi riguadagnare la strada, devono eseguire il collaudo-revisione, non presso la motorizzazione ,ma direttamente al C.P.A (centro prove autoveicoli).

Qui si trova un ingegnere, che conrolla da capo a piedi la vespa, o altro veicolo, e si fanno delle prove.

tipo aggangiano un apparecchio alla vespa, è a 40 km/ora provano la frenata, prima su una ruota, poi sull' altra e poi entrambe.

La vespa del mio amico non è passata per la 4° volta, perchè la frenata non rientra nei parametri.

Sinceramente la persona è demoralizzata, ha speso un sacco di soldi, tra restauro, iscrizione, acquisto ecc, e alla fine niente di niente.

Saluti

 

p.s. l' ingegnere è sempre lo stesso.

sei sicuro di cio' che scrivi?

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MODERATOR

:mah::mah::mah:

 

 

:ciao::ciao::ciao:

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Più di mettere ganasce e tamburo nuovi uno cosa dovrebbe fare???

 

Che palle per fortuna la mia è del '63 però queste cose fan passare la voglia di mettersi a restaurare i mezzi....

 

Digli di cambiare centro revisioni così cambia ange ingegnere....

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sei sicuro di cio' che scrivi?

 

Purtroppo non mi sono inventato nulla.

Il mio amico, mi ha spiegato il tutto telefonicamente, e puoi capire con che animo.

Spero che Gino, possa intervenire per aiutarci a capire meglio.

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sei sicuro di cio' che scrivi?

 

Effettivamente in base a quanto riportato nella circolare, per i veicoli radiati d'ufficio, la visita al c.p.a. non dovrebbe essere necessaria...

 

La circolare in questione:

 

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=8759

 

Alcune parti che ho preso:

 

1.3 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i

presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei

requisiti di idoneità alla circolazione.

Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei

requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un

accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS).

L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei

dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle

caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di

costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti

ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze (Ufficio motorizzazione

civile (UMC) o Centro prova autoveicoli (CPA)) si rimanda ai contenuti dell’allegato II

del decreto, mentre si ritiene opportuno specificarne di seguito la competenza territoriale.

Nel merito, come noto, la competenza territoriale è stabilita secondo quanto previsto

dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS: “…. omissis……presso l'ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha

proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni

stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio

della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui

territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia”. Tale

disposizione è da ritenersi applicabile sia agli accertamenti in argomento effettuati dagli

UMC sia a quelli di competenza dei CPA.

Inoltre, è fatta salva la specifica competenza dei CPA per gli accertamenti di idoneità

alla circolazione a norma dell’art. 75 del CdS di talune categorie di veicoli (es. autobus),

così come previsto dalle disposizioni già emanate in materia di ripartizione delle

competenze tra CPA e UMC.

 

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Si riportano di seguito le procedure per l’ammissione alla circolazione per le singole

fattispecie che si prevede possano verificarsi.

2.1 veicoli muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla

circolazione

La classificazione nella categoria di interesse storico e collezionistico consegue

unicamente all’iscrizione in uno dei Registri sopra indicati; l’iscrizione stessa non è

subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto.

Per tali veicoli, inoltre, sono fatti salvi i certificati di iscrizione già rilasciati a tutto il 19

marzo 2010 (data di pubblicazione del decreto) o per i quali, alla medesima data, è già

stata presentata domanda di iscrizione in uno dei Registri. 8

2.2 Veicoli non muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e/o dismessi dalla

circolazione

Sono rappresentativi di tali casi:

- veicoli radiati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

- veicoli di origine sconosciuta;

- veicoli nuovi mai immatricolati;

- veicoli provenienti dall’estero.

2.2.1 Veicoli radiati dal PRA

La radiazione di un veicolo dal PRA può riguardare le diverse motivazioni:

- d’ufficio;

- ritiro dalla circolazione e custodia in area privata;

- demolizione.

2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA

I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare

prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono

confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:

a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono

acquisire:

- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei

lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo

di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante

legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo

propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai

componenti della carrozzeria;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,

relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al

numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento

dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.

b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente:

“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e

collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di

revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo

della revisione da effettuarsi presso il competente UMC”. 9

Si ribadisce che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del decreto, i

veicoli radiati d’ufficio non sono soggetti all’accertamento tecnico dei requisiti di idoneità

alla circolazione di cui all’art. 5 del decreto stesso ed, inoltre, per essi sono validi i

certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di

pubblicazione del decreto).

2.2.1.2 Veicoli radiati e custoditi in aree private, radiati per demolizione

a) Iscrizione al Registro

l’iscrizione al Registro è subordinata all’acquisizione di:

- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei

lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo

di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante

legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo

propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai

componenti della carrozzeria;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,

relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al

numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della

cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo, al luogo di rinvenimento

dello stesso e alle modalità di conservazione.

Limitatamente ai veicoli radiati dal PRA e custoditi in aree private (circostanza che deve

essere attestata da certificazione PRA) sono fatti salvi i certificati di iscrizione ai Registri

già rilasciati alla data di pubblicazione del decreto.

b) Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

La domanda di visita e prova, a norma dell’art. 75 del CdS, deve essere presentata, per i

veicoli la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960, al competente CPA, per i

veicoli costruiti a partire dal 1° gennaio 1960 al competente UMC, con le precisazioni di

cui al precedente punto 1.3.

Alla suddetta domanda di visita e prova, compilata sul mod. TT 2119, devono essere, tra

l’altro, allegati in visione:

- certificato di rilevanza storica e collezionistica;

- estratto cronologico rilasciato dal PRA o certificato di cancellazione con indicazione,

per i veicoli cancellati a partire dal 30 giugno 1998, del centro di raccolta presso il quale il

veicolo è stato consegnato;

- eventuali documenti di circolazione originari ancora in possesso del richiedente;

- dichiarazione circa l’eventuale possesso delle targhe originali.

La visita e prova è condotta in base a quanto specificato nell’allegato II del decreto. 10

Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il CPA, subordinatamente

all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia

autentica della documentazione - per uso interno - prodotta unitamente alla domanda e

prima specificata.

c) rilascio dei documenti di circolazione

Il competente UMC, sulla base degli esiti positivi della visita e prova dallo stesso

effettuata ovvero sulla scorta del certificato di approvazione emesso dal CPA, rilascia i

documenti di circolazione e le targhe secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice della

strada, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico,

iscritto al n. …… del Registro…(specificare)”, acquisisce agli atti, in allegato alla domanda,

le copie dei documenti sopra citati.

Può accadere che il richiedente la riammissione alla circolazione sia in possesso dei

documenti di circolazione originari e/o delle targhe.

Nel caso di possesso delle targhe originarie, la riammissione alla circolazione può essere

effettuata, a richiesta dell’interessato, con la riattivazione delle targhe originali. Il

documento di circolazione originale, se presente, è aggiornato, oltre che in relazione ai

dati dell’intestatario, con l’annotazione “veicolo di interesse storico collezionistico, iscritto

al n. …… del Registro…, riammesso alla circolazione in data ……….” L’annotazione è

apposta manualmente, ovvero, qualora disponibili le procedure meccanografiche, con la

stampa di apposita etichetta.

Nel caso di possesso dei soli documenti di circolazione, si procede alla

reimmatricolazione con l’emissione di nuovi documenti di circolazione e nuove targhe. I

documenti originali possono essere restituiti all’interessato, previa annotazione “non valido

ai fini della circolazione”

d) adempimenti successivi da parte dell’UMC

Limitatamente ai veicoli radiati per demolizione a partire dal 30 giugno 1998, l’UMC invia

comunicazione dell’avvenuta riammissione alla circolazione al competente organo di

Polizia provinciale (competenza territoriale in relazione alla sede del centro di raccolta

presso il quale è stato consegnato il veicolo), per gli eventuali successivi accertamenti e

adempimenti di competenza.

 

Bye, Luca

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Più di mettere ganasce e tamburo nuovi uno cosa dovrebbe fare???

 

Che palle per fortuna la mia è del '63 però queste cose fan passare la voglia di mettersi a restaurare i mezzi....

 

Digli di cambiare centro revisioni così cambia ange ingegnere....

 

Credo non ci siamo capiti, non è al centro revisioni che si collauda la vespa ma al C.P.A di appartenenza.

Quindi, non puoi cambiare una mazza.

Ma con una faro basso, uno si mette a fare la corsa.

Bo.

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Più di mettere ganasce e tamburo nuovi uno cosa dovrebbe fare???

Digli di cambiare centro revisioni così cambia ange ingegnere....

 

ma se lo costringono a farla li è fregato...:testate:

 

il mio consiglio comunque è un altro:montare una forca PROVVISORIA con freno a disco...li di certo la frenata risulterebbe conforme...

 

certo, è una soluzione macchinosa, ma c è gente che una forca con freno a disco te la monta in un ora...

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ma se lo costringono a farla li è fregato...:testate:

 

il mio consiglio comunque è un altro:montare una forca PROVVISORIA con freno a disco...li di certo la frenata risulterebbe conforme...

 

certo, è una soluzione macchinosa, ma c è gente che una forca con freno a disco te la monta in un ora...

 

ma la vedi una faro basso, o una vb1t con il freno a disco.

Credo che l' ingegnere non ti fa neanche entrare, ma ti denuncia.

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Più di mettere ganasce e tamburo nuovi uno cosa dovrebbe fare???

 

Che palle per fortuna la mia è del '63 però queste cose fan passare la voglia di mettersi a restaurare i mezzi....

 

Digli di cambiare centro revisioni così cambia ange ingegnere....

 

E comunque la revisione va fatta alla motorizzazione, e non ad un centro revisioni (magari il gommista, o l' officina amica).

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E comunque la revisione va fatta alla motorizzazione, e non ad un centro revisioni (magari il gommista, o l' officina amica).

 

 

si per centro revisioni intendevo C.P.A. scusa.....

 

Cmq fino ad ottobre la revisione bastava farla in un centro revisioni qualsiasi....che fregatura che ora bisogna andare in motorizzazione.

 

Ma tornando in topic.......Diegoz, perchè dovrebbero costringerlo a fare sto collaudo per forza in quel C.P.A.?

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Ciao ragazzi, qualche minuto fà, ho ricevuto per l' ennesima volta la notizia che la vespa di un mio carissimo amico, non è passata al collaudo del C.P.A

Ma vediamo di cosa si tratta:

 

circolare 79260 del 04/10/2010 è stata emanata la circolare che recita grosso modo in questa maniera:

Tutte le vespe, demolite o radiate di ufficio ante 1960, diversamente per quelle radiate dopo il 1960, per essere iscritte al PRA, e quindi riguadagnare la strada, devono eseguire il collaudo-revisione, non presso la motorizzazione ,ma direttamente al C.P.A (centro prove autoveicoli).

Qui si trova un ingegnere, che conrolla da capo a piedi la vespa, o altro veicolo, e si fanno delle prove.

tipo aggangiano un apparecchio alla vespa, è a 40 km/ora provano la frenata, prima su una ruota, poi sull' altra e poi entrambe.

La vespa del mio amico non è passata per la 4° volta, perchè la frenata non rientra nei parametri.

Sinceramente la persona è demoralizzata, ha speso un sacco di soldi, tra restauro, iscrizione, acquisto ecc, e alla fine niente di niente.

Saluti

 

p.s. l' ingegnere è sempre lo stesso.

A norma di regolamento, può cambiare CPA solo se l'ultimo meccanico che è intervenuto sul mezzo è di una provicia che ricade in altro CPA. Forse è il caso di farci un pensierino! ;-)

 

Ciao, Gino

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sei sicuro di cio' che scrivi?

Non fare il sofista!

 

Tutte le vespe ante 1960, demolite o radiate di ufficio.

 

Ti va bene così? ;-)

 

Ciao, Gino

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Ma tornando in topic.......Diegoz, perchè dovrebbero costringerlo a fare sto collaudo per forza in quel C.P.A.?

 

per questo:

 

A norma di regolamento, può cambiare CPA solo se l'ultimo meccanico che è intervenuto sul mezzo è di una provicia che ricade in altro CPA. Forse è il caso di farci un pensierino! ;-)

 

Ciao, Gino

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ma la vedi una faro basso, o una vb1t con il freno a disco.

Credo che l' ingegnere non ti fa neanche entrare, ma ti denuncia.

 

 

no, non la vedo, però, se è necessario per passare il collaudo si fa...

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MODERATOR

quelle radiate d'ufficio ante 1960 NON devono passare per cpa.

per il resto al momento NESSUN mezzo puo' fare questa prova perche' bisogna pure prenotare una pista per fare le rilevazioni ecc.ecc.

ci ha provato pure Jonatan dell'autosprint di crema ma pure lui ha desistito perche' e' impossibile passare queste prove.:ciao:

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quelle radiate d'ufficio ante 1960 NON devono passare per cpa.

per il resto al momento NESSUN mezzo puo' fare questa prova perche' bisogna pure prenotare una pista per fare le rilevazioni ecc.ecc.

ci ha provato pure Jonatan dell'autosprint di crema ma pure lui ha desistito perche' e' impossibile passare queste prove.:ciao:

 

ma scusa....allora la gente di cos'ha parlato fin'ora? le vespe ante 60 devono o non devono passare per sto CPA??

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A norma di regolamento, può cambiare CPA solo se l'ultimo meccanico che è intervenuto sul mezzo è di una provicia che ricade in altro CPA. Forse è il caso di farci un pensierino! ;-)

 

Ciao, Gino

 

per poter soppravivere in Italia bisogna fare "l'Italiano" per forza . Se trovi un ingegnere a cui stanno sulle palle le vespe storiche e applica il regolamento alla lettera sei fregato ...

 

credo che il consiglio di Gino sia l'unico ...

 

Per collaudare un vespa storica devi fare i salti mortali , poi omologano dei cessi di scooter cinesi venduti nei supermercati con i freni a disco meccanici che frenano meno di una vespa antica ... (provato di persona, pappapanico paura , al confroto il px frena come una moto gp)

 

marco

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eh si ora l'ho letto......mamma mia che restrizioni...

 

Ma come fa a dimostrare che un altro meccanico è intervenuto sulla vespa? Si deve far fare una fattura?

Una dichiarazione da parte del meccanico, per i lavori eseguiti a regola d'arte (magari la sostituzione di ganasce, cavi, guaine, ecc.).

 

Ma vi siete letti o no la circolare? Continuate a fare sempre le stesse domande! :roll:

Vedi:

1.3

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione.

Tale verifica si specializza, a seconda dei casi, in un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) ovvero in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (articolo 75 CdS) .

L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi, nonché alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione. Per le verifiche e le relative competenze (Ufficio motorizzazione civile (UMC) o Centro prova autoveicoli (CPA)) si rimanda ai contenuti dell’allegato II del decreto, mentre si ritiene opportuno specificarne di seguito la competenza territoriale.

Nel merito, come noto, la competenza territoriale è stabilita secondo quanto previsto dall’art. 236 del Regolamento di esecuzione del CdS: "…. omissis …… presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia". Tale disposizione è da ritenersi applicabile sia agli accertamenti in argomento effettuati dagli UMC sia a quelli di competenza dei CPA.

Inoltre, è fatta salva la specifica competenza dei CPA per gli accertamenti di idoneità alla circolazione a norma dell’art. 75 del CdS di talune categorie di veicoli (es. autobus), così come previsto dalle disposizioni già emanate in materia di ripartizione delle competenze tra

CPA e UMC.

 

Ciao, Gino

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quelle radiate d'ufficio ante 1960 NON devono passare per cpa.

per il resto al momento NESSUN mezzo puo' fare questa prova perche' bisogna pure prenotare una pista per fare le rilevazioni ecc.ecc.

ci ha provato pure Jonatan dell'autosprint di crema ma pure lui ha desistito perche' e' impossibile passare queste prove.:ciao:

"quelle radiate d'ufficio ante 1960 NON devono passare per cpa." se hanno il libretto di circolazione, altrimenti ci devono passare pure loro!

 

E, comunque, non sono completamente sicuro che non debbano passarci tutte comunque! :mah:

 

Hai letto bene gli artt. 5, 6 e 7 del decreto? Questo punto non è ben specificato! :testate:

 

Ciao, Gino

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MODERATOR

per i radiati d'ufficio:

2.2.1.1 Veicoli radiati d’ufficio dal PRA

I veicoli radiati d’ufficio dal PRA sono oggetto delle disposizioni contenute nella circolare

prot. N. 4437/M360 del 26 novembre 2003. I contenuti della citata circolare sono

confermati fatte salve le seguenti integrazioni e modifiche:

a) i Registri, ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistico, devono

acquisire:

- una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei

lavori di recupero e/o ripristino e/o manutenzione e/o verifica del veicolo, attestante il tipo

di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante

legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo

propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai

componenti della carrozzeria;

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato medesimo,

relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al

numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA, al luogo di rinvenimento

dello stesso, al luogo di conservazione del veicolo e alle modalità di conservazione.

b) il punto 10 della richiamata circolare n. 4437/M360, è sostituito dal seguente:

“10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e

collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di

revisione. Pertanto, il rilascio dei documenti di circolazione è subordinato all’esito positivo

della revisione da effettuarsi presso il competente UMC”. 9

Si ribadisce che, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 7 del decreto, i

veicoli radiati d’ufficio non sono soggetti all’accertamento tecnico dei requisiti di idoneità

alla circolazione di cui all’art. 5 del decreto stesso ed, inoltre, per essi sono validi i

certificati di iscrizione ai Registri già rilasciati a tutto il 19 marzo 2010 (data di

pubblicazione del decreto).

 

tutto quì non c'e' bisogno cpa. ma si procede come al solito.

con le solite casistiche

1 veicolo radiato d'ufficio senza nulla

2 veicoli radiato d'ufficio con solo targa o libretto( nel caso volendo si tiene la vecchia targa e libretto niovo )

3 radiato d'ufficio con targa e libretto.

tutto questo confermato dall'esaminatore fmi di zona.:ciao:

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